Al comma 10, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) qualora, ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio, non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche.