Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) incentivi alle operazioni di concentrazione delle cooperative a mutualità prevalente, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta all'impresa che risulta dall'operazione, da poter usufruire nei successivi tre anni, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, e comunque di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro annui.