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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.16. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
30.16.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di attuare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e di garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, l'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005. n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 230. – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché l'attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso».