Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di permettere il rapido avvio di interventi di messa in sicurezza del territorio di Genova e Parma colpiti dall'evento alluvionale, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 secondo le modalità dell'articolo 1 del comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede quanto a 80 milioni di euro a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quanto a 30 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.