Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Norma interpretativa in materia di cedolare secca).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate».