Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la mancata attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, comporta una penale pari alla meta del valore assegnato al bene demaniale oggetto dell'accordo. Qualora tale accordo preveda una bonifica ambientale a carico del destinatario del bene demaniale, la penale è pari al triplo del valore addotto nell'accordo di programma alla bonifica.