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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.43. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
25.43.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente ovvero l'interessato possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, l'amministrazione competente o il privato richiedente possono agire avverso il silenzio del Ministero ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La mancata espressione del parere, da parte del soprintendente o del Ministero, nei termini stabiliti, non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e determina le conseguenze di cui all'articolo 2-bis della medesima legge.»