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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.0300. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
23.0300.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Le norme di cui al precedente articolo si applicano alle dismissioni del patrimonio immobiliare di tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.
  2. Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma 1 che esercita il riscatto così come previsto nell'articolo 23 non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
  3. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7,8.
  4. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 1, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto.