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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.16. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
21.16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Norme per favorire l'offerta residenziale pubblica).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, a un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione continuativamente per almeno otto anni, ad un canone che non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, finché con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.