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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.02. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
20.02.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per il rilancio della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico esistente).

  1. Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica che riguardano il patrimonio edilizio delle regioni e degli Enti Locali sono esclusi dal Patto di stabilità interno nei casi in cui realizzino una riduzione della spesa energetica certificata da Attestato di prestazione energetica ai sensi della legge 90/2013 e successive modificazioni e il consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modificazioni.
  2. Gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco.
  3. Di concerto tra i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costituita una struttura che ha il compito di individuare parametri e riferimenti per la presentazione di studi di fattibilità per gli interventi di riqualificazione ai sensi del comma 1 e di coordinamento per i cofinanziamenti degli interventi nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 e degli interventi di efficienza energetica previsti dalla Direttiva 2012/27. La struttura può svolgere anche il ruolo di supporto agli Enti Locali sui progetti di riqualificazione energetica e avvalersi delle competenze di altri Enti e istituzioni pubbliche.
  4. Alla copertura finanziaria del presente articolo, si provvede nei limiti delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole; «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 percento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».