Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi effettuati sui terreni di pertinenza dell'unità immobiliare, o comunque ad essa contigui, finalizzati al contrasto dell'erosione del suolo e della stabilità dei versanti, ed effettuati anche mediante opere di riprofilatura, inerbimento, rimboschimento, recupero della permeabilità del terreno, regimazione del reticolo idrografico minore, raccolta delle acque meteoriche.