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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.35. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
17.35.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Maggiorazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire).

  1. Sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 16:
   a) gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica;
   b) gli interventi conformi rispetto alla strumentazione urbanistica e al regolamento edilizio vigenti, realizzati all'interno di lotti di estensione uguale o superiore a 0,5 ettari, che non siano interclusi, che prevedono un tasso di impermeabilizzazione del lotto stesso superiore al 33 per cento. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «lotto intercluso» si intende un fondo libero da edificazioni e infrastrutture, ubicato all'interno di una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
   c) tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.

  2. La maggiorazione di cui al comma 1 è determinata dai comuni, in un importo compreso tra un minimo pari a tre volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e un massimo pari a cinque volte lo stesso contributo, con le modalità previste dal presente articolo. I proventi della maggiorazione sono destinati esclusivamente al finanziamento di:
   a) interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, di operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico;
   b) programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi estese o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali.

  3. Le domande per il rilascio del permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernenti la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio sono corredate dalla dichiarazione resa da un professionista abilitato, con la quale si assevera che l'intervento non è assoggettabile alla maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo ovvero da una perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, contenente il calcolo dell'importo della medesima maggiorazione dovuto per la realizzazione dell'intervento.
  4. I comuni, con deliberazione consiliare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base della cartografia tecnica regionale provvedono:
   a) all'individuazione, anche tramite perimetrazione sugli elaborati cartografici dello strumento urbanistico generale vigente, delle superfici agricole, delle aree vegetate, delle aree verdi incolte, delle superfici boschive o forestali nello stato di fatto di cui al comma 1, lettera a);
   b) alla determinazione dell'importo della maggiorazione di cui al comma 1, da modulare, nell'ambito dei valori minimo e massimo stabiliti dal comma 2, con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale e delle aree interessate dagli interventi e alla tipologia degli interventi stessi;
   c) alla redazione di un elenco delle prestazioni ecologiche e all'individuazione degli ambiti e delle operazioni ammissibili ai contributi;

  5. Qualora la delibera di cui al comma 4 non sia adottata entro il termine fissato ai sensi del medesimo comma, a decorrere da quello stesso termine la maggiorazione di cui al comma 1 è applicata dai comuni nella misura massima di cinque volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'effettiva corresponsione del contributo e della maggiorazione. In caso di inerzia da parte dei comuni, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”.