Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le regioni, le province e comuni, nei limiti delle rispettive competenze, adeguano le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi in modo tale da garantire l'effettività e la massima applicazione delle misure di semplificazione previste dalla disciplina urbanistica ed edilizia.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni nei limiti delle rispettive competenze, garantiscono il principio di libertà dei frazionamenti e degli accorpamenti. Non possono limitare o aggravare discrezionalmente tale libertà al di là dei vincoli minimi e inderogabili stabiliti nelle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.