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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.03. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
17.03.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole «dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999. n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42»;
   b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
   a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:
    a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
    a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
    a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
   b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:
    b.1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    b.2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a.3);
   c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

  2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.»;
   c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente:
  «Art. 65 (L) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6). – 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
  2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  3. Alla denuncia devono essere allegati:
   a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
   b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

  4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.
  5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
  6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
   a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
   b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
   c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

  7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
  9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.»;
   d) all'articolo 67:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.»;
    3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.»;
    4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
   e) all'articolo 90 (L):
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.»;
    2) il comma 2 è soppresso;
   f) l'articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:
  «Art. 93 (L) – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19). – 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

  2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale e eventuali relazioni specialistiche.
  4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
  5. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento o miglioramento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento o miglioramento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.
  Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico. Il progettista o il direttore dei lavori dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra. Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico anche parziale redatto ai sensi del presente decreto.
  Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento o miglioramento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato ad ogni intervento saranno trasferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente decreto per il corrispondente titolo abilitativo.
  6. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
  7. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
  8. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.»;
   g) all'articolo 94:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere primario”, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.»;
    2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a.4).
  1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.»;
   h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
  Art. 104 (L) – Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30: articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000). – 1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche.
  3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
  4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
  5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
  6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
  7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.».

  2. Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.