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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.01. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
17.01.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Certezza dei titoli edilizi e semplificazione amministrativa).

  1. Il comma 6 dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
  «6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito web dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge n. 241 del 1990, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il medesimo effetto si realizza per gli atti di dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi. Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito web dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio».

  2. Al comma 1-ter dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico».
  3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito il seguente periodo: «Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico».
  4. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

  5. Il comma 6-ter dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
  «6-ter. Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito web dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve essere apposto un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio».

  6. All'articolo 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere».

  7. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere».