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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.34. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
10.34.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, allo scopo di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento.
  2-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
  2-quater. Il decreto di cui al comma 2-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 80 anni.
  2-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2-ter.