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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.71. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
1.71.

  Sostituire i commi da 11-bis a 11-quater con i seguenti:
  11-bis. Al fine di garantire l'ordinato procedere degli investimenti, le tariffe aeroportuali entrano in vigore nel termine di 120 giorni dall'apertura della procedura di consultazione. Per i Contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione sia alla consultazione, salvo il rispetto del predetto termine di 120 giorni.
  11-ter. In attuazione della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, articolo 1, comma 5, e 11 comma 6, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto è sottoposta ai requisiti di ammissibilità di cui al predetto articolo 11, comma 6, lettere b) e c). La procedura è volta esclusivamente ad esaminare la motivazione addotta dal gestore e comunque non può essere promossa quando il disaccordo verte sui piani di investimenti come disciplinati dall'articolo 77, comma 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulle loro conseguenze tariffarie, né quando la decisione è stata fatta propria dall'Amministrazione competente, salvi restando gli ordinari rimedi di giurisdizione.
  11-quater. All'articolo 77 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

  «5. I Piani degli investimenti aeroportuali da sottoporre alla consultazione con l'utenza ai sensi del precedente comma 2, lettera g) dovranno essere redatti in coerenza con gli altri strumenti di programmazione pluriennale oggetto di valutazione da parte degli uffici tecnici dell'ENAC nonché con gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione che disciplina l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto. L'ENAC, pertanto, approva, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del gestore, il Piano degli investimenti, il Piano della Qualità e della tutela ambientale – strumenti indispensabili per la definizione pluriennale delle tariffe – e il relativo monitoraggio annuale, che sono oggetto della procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale a cui lo stesso Ente è tenuto a partecipare. L'ENAC approva, altresì, in via definitiva, entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano degli investimenti ed il relativo ammontare di capitale da remunerare in tariffa ove siano pervenute proposte di modifica in esito alla consultazione con gli utenti.»

  11-quinquies. All'articolo 76, il comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 è sostituito dal seguente:

  «1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.»

  11-sexies. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nei Piani di Sviluppo Aeroportuali (Master Plan) degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano dal 1o gennaio 2015 – previa informativa alla IATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio – fino alla entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al Capo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
  11-septies. L'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 è abrogato; al secondo alinea del comma 4 dell'articolo 704 del codice della navigazione le parole da «che recepisce» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti «che viene stipulato tra Enac e gestore aeroportuale ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che contiene il piano della qualità, il piano dell'ambiente ed il piano degli investimenti». Resta ferma la validità di tutti i contratti già stipulati.