stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Disposizioni per il completamento del Corridoio paneuropeo Helsinki-La Valletta). – 1. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-La Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
  3. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:
  7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
  7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
  7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.
  7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

  4. I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 sono destinati all'avvio dei lavori conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.