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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.7. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
9.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

  Conseguentemente:
   al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);
   al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
   al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare
entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.

ident. 9.12.9.45.