Al comma 1, dopo la lettera d-ter), aggiungere le seguenti:
d-quater) il rispetto del principio di derivazione comunitaria «chi inquina, paga»;
d-quinquies) privilegiare nell'intervento di bonifica la rimozione della contaminazione valutando non solo l'analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico;
d-sexies) indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito.