Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La Regione, ove si renda necessario, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, può consentire l'affidamento del servizio idrico integrato in sub-ambiti territoriali. In tal caso, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 149-bis, 151, 153, si applicano con riferimento al sub-ambito».