Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
l-bis) all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:
«2-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibili con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto».