Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: prospezione, ricerca e coltivazione aggiungere le seguenti: di risorse geotermiche;
Conseguentemente:
a) al comma 5, dopo le parole: Le attività di ricerca e coltivazione di aggiungere le seguenti: risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni,;
b) al comma 5, dopo le parole: in caso di rinvenimento di un giacimento aggiungere le seguenti: di idrocarburi;
c) al comma 5, dopo le parole: e quella di ripristino finale. aggiungere le seguenti: Per le risorse geotermiche la fase di coltivazione ha la durata di 30 anni rinnovabile secondo la normativa vigente.;
d) al comma 6, dopo le parole: è accordato: a) aggiungere le seguenti: per gli idrocarburi;
e) al comma 6, dopo le parole: la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata sono aggiunte le seguenti: e per le risorse geotermiche dalle autorità competenti secondo la normativa vigente;
f) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
12. Alla lettera g), comma 3, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole: «valorizzare le risorse nazionali», sono aggiunte le seguenti: «geotermiche e».