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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.33. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
38.33.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.