Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2014 e il 2015 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.