Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991. n. 9, dopo le parole: «il fiume Po» è aggiunto il seguente: ”Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e a terra entro 10 km dai perimetri dei siti di Natura 2000 in Italia delle zone SIC, ZPS, dei SIC-ZSC, di cui alle Decisioni 2013/738/UE, 2013/741/UE e 2013/739/UE.