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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.140. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
38.140.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare).

  1. I periodi secondo e terzo del comma 17, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma».