Al comma 6, aggiungere infine la seguente lettera:
d) le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono vietate nelle aree naturali protette, nelle aree agricole, aree d'allevamento e casearie, nelle aree parco, lungo le coste, nelle aree di interesse storico, paesaggistico e culturale, nelle aree residenziali e a rischio per la salute umana, animale e in tutte le aree meritevoli di qualsivoglia tutela.