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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.05. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
38.05.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38.1.
(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate).

  1. Al fine di favorire la riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, in unità cogenerative ad alto rendimento destinate ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate, ai titolari dei predetti impianti è concessa, previa richiesta al GSE corredata del progetto di riconversione, a titolo di compensazione e per tutto il periodo previsto per la riconversione degli impianti, una maggiorazione dell'incentivo precedentemente riconosciuto, direttamente proporzionale al regime produttivo medio registrato da ciascun impianto oggetto di riconversione fino alla data di rinuncia dell'incentivo, così come comunicata al GSE, e inversamente proporzionale al periodo di avvenuto godimento dell'incentivazione.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la maggiorazione dell'incentivo concesso ai titolari per ciascun impianto oggetto di riconversione è calcolata in misura pari al 25 per cento del prodotto delle seguenti voci:
   a) per gli impianti a certificati verdi: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, il coefficiente moltiplicativo spettante, il valore di ritiro dei CV registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge;
   b) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, la tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

  3. Il GSE, procede all'erogazione di cui al comma 1, calcolato ai sensi del comma 2, in favore dei titolari degli impianti oggetto di riconversione che ne abbiano fatto richiesta, a decorrere dalla data di cessazione dell'incentivo, così come comunicata al GSE, in 3 o più rate, versate a cadenza annuale, in modo tale che ciascuna rata annuale non sia superiore all'incentivo originario cui gli impianti oggetto di riconversione hanno fatto rinuncia. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della componente A3 e non possono discendere maggiori oneri complessivi rispetto all'erogazione dell'incentivo originario cui si è fatta rinuncia.
  4. L'ammissione ai benefici di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) La predisposizione di un progetto di riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi in unità cogenerative ad alto rendimento, corredato da uno studio di fattibilità e dall'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi di riconversione;
   b) L'avvio dei lavori di riconversione degli impianti di cui al comma 1 deve essere effettuato entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di avvio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
   c) L'erogazione dell'incentivo annuale da parte del GSE è subordinato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori di riconversione degli impianti e in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, il GSE può procedere alla parziale decurtazione ovvero alla revoca degli incentivi, fatti salvi i predetti casi di forza maggiore;
   d) Gli impianti riconvertiti ai sensi del comma 1 devono essere destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegati, fermo restando che il destinatario della fornitura energetica può essere anche società partecipata dal titolare dell'unità in questione;
   e) a seguito dell'ultimazione dei lavori e decorso il periodo di erogazione dell'incentivo di cui al comma 3, cessa, per ciascuna unità produttiva interessata, il diritto a ottenere l'ammissione a qualsiasi beneficio economico connesso alla qualifica dell'impianto come IAFR, fino alla data di scadenza dell'incentivo originariamente attribuito mediante la stessa qualifica IAFR.