Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Sono vietate la realizzazione e la localizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 chilometri e di impianti termoelettrici, di trasporto di idrocarburi e di compressione a gas naturale connessi agli stessi nelle aree classificate come aree sismiche di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia. Il divieto di cui al periodo precedente è valido anche per le opere dichiarate di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.