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Legislatura XVII

Proposta emendativa 36.01. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
36.01.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

  1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
  2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
  3. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con i criteri di cui al primo periodo.
  4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
  5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
  6. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.