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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.94. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.94.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, e di Autorizzazione Integrale Ambientale, relative agli impianti di cui al presente articolo, devono essere integrate dallo Studio di Impatto Sanitario al fine di assicurare la tutela della salute dell'individuo e delle comunità interessate residenti nei territori ove saranno realizzati gli impianti di recupero di energia di cui al presente articolo. La redazione dello studio di impatto sanitario, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento ed i costi associati sono a carico del proponente. Lo studio deve essere redatto da specialisti aventi esperienza almeno pluriennale sugli argomenti oggetto di analisi i cui curricula sono allegati allo studio. In assenza dello Studio di Impatto sanitario gli impianti di cui al presente comma non possono né essere realizzati né essere autorizzati alla entrata in funzione.
  1-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: ii): Studio di impatto sanitario: elaborato che integra lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l'analisi delle possibili conseguenze sanitarie del piano, programma o progetto.