Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, individua – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e attenendosi a quanto riportato dalla lettera f) comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – gli impianti di recupero e di smaltimento esistenti ovvero da realizzare solo se effettivamente necessari.