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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.66. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.66.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Tenuto conto dell'obbligo da rispettare riguardante la perentoria gerarchia dei rifiuti prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla Direttiva 2008/98/CE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con proprio decreto gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti e, solo laddove fossero necessari, quelli da realizzare per attuare un sistema integrato di gestione di tali rifiuti.
  2. Tutti gli impianti, sia esistenti che eventualmente da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.
  3. Per gli impianti di nuova realizzazione, qualora fossero necessari, dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.