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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.62. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.62.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Disposizioni urgenti per l'individuazione di una rete nazionale adeguata di impianti per il riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale gli impianti ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni di recupero di materia dai rifiuti.
  2. Con il decreto di cui al comma 1, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.