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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.60. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.60.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia, di recupero di materia, di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e quelli di compostaggio aerobico presenti nel territorio nazionale esistenti o da realizzare nel rispetto della gerarchia dei rifiuti prevista dalla Direttiva 2008/98/Ce, informando adeguatamente la popolazione residente. In ogni caso non è possibile realizzare impianti di recupero d'energia in aree già fortemente compromesse e altamente inquinate.