Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si individuano le forme di riduzione tariffaria relativa alle utenze private per i soggetti che provvedano ad autocompostaggio (o a compostaggio aerobico condominiale) della frazione umida dei rifiuti (riduzione di almeno il 50 per cento del totale) e per gli utenti commerciali (almeno il 30 per cento).