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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.300. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
35.300.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche ceneri di carbone e delle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche sono adottate le seguenti misure:
   a) All'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 dopo le parole: «autorizzazioni rilasciate» aggiungere le seguenti: «anche nel periodo transitorio»;
   b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:
   UNI-EN 450-1 e 2 «Ceneri volanti per calcestruzzo»;
   UNI-EN 934-2 «Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione»;
   UNI-EN 14227A «Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici»;
   UNI-EN 13043 «Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico»;
   UNI-EN 12620 «Aggregati per calcestruzzo»;
   UNI-EN 13139 «Aggregati per malta»;
   UNI-EN 1504 «Tradotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo».