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Legislatura XVII

Proposta emendativa 34.22. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
34.22.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» aggiungere le seguenti parole «dell'urgenza o».
  3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».

  Conseguentemente, all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:
  “9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa insicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014.”».

ident. 34.52.