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Legislatura XVII

Proposta emendativa 34.10. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
34.10.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla regione rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica».
  7.2. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto ai dissensi espressi nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla regione rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica».