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Legislatura XVII

Proposta emendativa 33.02. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
33.02.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33. 1.

  Al decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente articolo 246-bis:
  «1. Il Ministero dell'Ambiente adotta entro il 30 giugno 2015 il Piano nazionale per le Bonifiche assicurando, attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica, un'ampia partecipazione degli enti, delle istituzioni e del pubblico interessato. In assenza di tale Piano non possono essere sottoscritti ulteriori Accordi di programma di cui all'articolo 246 del presente decreto.
  2. Per ogni di sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013 n. 7 il Ministero dell'Ambiente, in accordo con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, anche attraverso la destinazione di specifici fondi da destinarsi negli Accordi di Programma che interessano tali aree, assicura l'apertura di uno o più sportelli territoriali per la costante informazione del pubblico e delle aziende e per la ricezione di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, anche al fine di facilitare l'attuazione delle procedure e la diffusione dei documenti e delle informazioni ambientali in possesso degli enti relativi al sito in questione.
  3. Le conferenze dei servizi convocate per la definizione delle procedure e degli interventi relative ai siti nazionali per le bonifiche sono aperte alla partecipazione del pubblico interessato, ivi compresi i comitati territoriali, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo acquisire informazioni che possono essere utili nella definizione dello stesso. Tutti i documenti attinenti i punti all'ordine del giorno delle conferenze sono resi disponibili informato digitale nel sito del Ministero dell'Ambiente.
  4. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, il Ministero dell'Ambiente costituisce un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi in uno dei comuni inclusi nei perimetri dei SUi e a cui partecipano i portatori di interesse e in generale il pubblico interessato, finalizzato a promuovere l'ideazione di strategie, iniziative ed attività condivise volte a promuovere la bonifica e il riutilizzo delle aree interessate dall'inquinamento.
  5. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della Salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 giugno 2015 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della Salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2015 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro».