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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.305. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
31.305.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. In deroga alle disposizioni in materia regionale e alla disciplina vigente, nell'esercizio delle attività balneari, al fine di promuovere la permanenza turistica nei lidi balneari e rafforzare l'integrazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti UNESCO italiani, in particolare quelli situati nel Mezzogiorno, in coerenza con le disposizioni previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, il periodo annuale, delle attività degli stabilimenti balneari è stabilito, entro un periodo massimo di cento giorni, oltre la stagione balneare attualmente definita, direttamente dai concessionari o titolari di imprese turistico balneare, classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che esercitano l'attività esclusivamente nel territorio nazionale.
  3-ter. Restano valide le disposizioni previste dall'articolo 34-quater, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 179. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal precedente comma, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.