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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.15. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
30.15.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di consentire ai consumatori di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», di proprietà dello Stato. Il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» è attribuito ai prodotti di cui al precedente periodo che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e di confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti che sono autorizzati a utilizzare il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» con riferimento alle diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.