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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.0300. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
3.0300.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno attività commerciali nei territori di Genova e Parma colpiti da enti alluvionali).

  1. Ai soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nel territorio del comune di Genova e nelle zone del comune di Parma e provincia colpiti dall'evento alluvionale che abbiano subito, in conseguenza di tale evento, danni a beni mobili o immobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è concesso un contributo a fondo perduto pari al valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 2.
  2. I contributi di cui al comma 1, relativi ai beni immobili, sono erogati dietro presentazione delle fatture o delle ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dell'importo. La documentazione relativa alla spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. Relativamente ai beni mobili strumentali e alle scorte, i contributi sono assegnati previa presentazione di una perizia giurata che attesti l'entità dei danni subiti.
  3. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa al contributo a fondo perduto, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento sostenute per il riavvio delle attività, in deroga ai vigenti limiti;
   b) un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alla ripresa delle attività produttive;
   c) un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio realizzati sugli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa.

  Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014 a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.