Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le linee guida di cui al comma 7 del presente articolo dovranno tra l'altro prevedere:
a) la gratuità del servizio di pronto soccorso per gli utenti aeroportuali e il divieto di aumento delle tasse aeroportuali in relazione al servizio di pronto soccorso;
b) l'individuazione del contraente erogatore dei servizi di pronto soccorso attraverso bandi pubblici;
c) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'aeroporto del risultato del bando nonché dei servizi erogati, della loro gratuità e della gestione delle risorse destinate ai servizi di pronto soccorso.