Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, di cui al comma 6-bis, è rimessa all'amministrazione procedente, la quale, qualora l'intervento proposto e valutato in conferenza necessiti dell'autorizzazione paesaggistica, adotta la proposta di provvedimento finale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela del paesaggio, e la trasmette alla soprintendenza competente, al fine di acquisirne il relativo parere, secondo le norme vigenti. Qualora la soprintendenza esprima parere favorevole sulla proposta di provvedimento finale, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono a far data dall'adozione, da parte dell'amministrazione competente, del detto provvedimento finale».