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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.10. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
25.10.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 90 è inserito il seguente: «Articolo 90-bis. – Valorizzazione dei beni archeologici ritrovati durante le fasi di cantiere. – Nel corso dei lavori di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità qualora vengano scoperte cose immobili di interesse archeologico, nei novanta giorni successivi alla scoperta il Soprintendente, sentita l'Amministrazione che ha autorizzato la costruzione dell'opera, determina le misure idonee a tutela del bene ritrovato, prendendo in esame le proposte progettuali del soggetto realizzatore dell'opera, volte a rendere compatibile la realizzazione della stessa con la valorizzazione e/o conservazione delle cose ritrovate.
  Avverso le determinazioni del Soprintendente, nei trenta giorni successivi alla loro notifica, il soggetto realizzatore dell'opera può ricorrere al Ministro per i Beni e le attività culturali, che provvederà nel termine di novanta giorni dal ricevimento, previo parere di una Commissione per la tutela dei beni archeologici, nominata dallo stesso Ministro per i Beni e le Attività culturali e composta da esperti indipendenti nella valorizzazione dei beni archeologici.
  Con successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, saranno definiti la composizione ed il funzionamento di tale Commissione, che in ogni caso non dovrà comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, posto che i costi a essa connessi saranno a carico dei soggetti proponenti il ricorso».