Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Disciplina della locazione finanziaria).
Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:
CAPO XVII – BIS.
DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.
Art. 1860-bis.
(Nozione).
La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
Art. 1860-ter.
(Risoluzione del contratto).
1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.
2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento della banca o dell'intermediario finanziario, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto.
3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo”.