Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-sexies. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, ai fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalete utilizzo sociale, a quelli istituiti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nonché ai fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti»;
b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Stato o ente pubblico» sono inserite le seguenti:
«e società dagli stessi partecipate per almeno il 20 per cento del capitale a del patrimonio»;
c) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) Società di investimento immobiliare quotate di cui l'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni:
d) al comma 3-bis le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La tassazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non trova, in ogni caso, applicazione qualora il fondo è partecipato, direttamente, ovvero indirettamente, per più del 50 per cento dagli investitori di cui al comma 3».