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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.300. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
2.300.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Le attività di cui al presente capo sono svolte dalla Direzione generale per le opere strategiche appositamente istituita presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la cui dotazione organica è conseguentemente aumentata di una posizione dirigenziale di prima fascia e tre di seconda fascia. La Direzione generale è composta dai dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché da personale esterno all'amministrazione, nel limite di quindici unità, scelto sulla base della comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore delle infrastrutture strategiche, come individuate dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, tra professionisti che operano nei settori tecnico-ingegneristico, informatico e giuridico. Le funzioni e l'organico della Direzione generale per le opere strategiche, nonché le modalità di selezione per il personale esterno all'amministrazione ed il relativo trattamento economico, sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I professionisti esterni all'amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
   4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 163, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 01, entrano in vigore a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2016. Dalla medesima data, il riferimento alla Struttura tecnica di missione, ovunque ricorra, deve intendersi fatto alla Direzione generale per le opere strategiche di cui al citato articolo 163.
  4-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività in corso e nelle more della costituzione della Direzione generale di cui all'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 01, la Struttura Tecnica di Missione continua ad operare con la dotazione di personale in carico alla data di entrata in vigore della presente legge, restando confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche.